IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto  del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della
tabella XLV/2  allegata  al  decreto  ministeriale  11  maggio  1995,
pubblicato  sul  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167
del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed
in particolare la  scuola  di  specializzazione  in  Radiodiagnostica
attivata  presso  questa  Universita' e con il quale e' aggiunto dopo
l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;
 Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995  sopracitato  ed  in
particolare  il  Capo  I  relativo  alle  norme comuni alle scuole di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',   rispettivamente  in  data  23/4/97  dal  Consiglio  di
Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  11/6/97   dal   Consiglio   di
Amministrazione  e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere la
modifica   di   statuto   con   l'inserimento   della    scuola    di
specializzazione  in  Radiodiagnostica  nell'elenco  delle  scuole di
specializzazione della Facolta' di Medicina e Chirurgia (art. 3.1) in
sostituzione  della  preesistente  scuola  di    specializzazione  in
Radiologia,   con  l'inserimento,  all'art.  3.4.28,  dell'articolato
relativo  all'ordinamento  della  scuola   di   specializzazione   in
Radiodiagnostica di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M.
11/5/95  ed  integrata  con  D.M.  del  3/7/1996  sopracitato,  e con
conseguente soppressione dell'articolato precedente;
 Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le   nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale  sono  state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;
 Vista  la  nota  ministeriale  n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si
trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal  CUN  nella
seduta  del  17/7/1997  in  merito  al  riordinamento della scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica al fine di predisporre, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 16 della  legge  11/5/1989,  n.  168,  il
relativo decreto rettorale di modifica statutaria;
                              Decreta:
 Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.  3.1,  all'elenco  delle  scuole  di specializzazione della
Facolta' di  Medicina  e  Chirurgia,  viene  inserita  la  scuola  di
specializzazione    in   Radiodiagnostica   in   sostituzione   della
preesistente scuola di specializzazione in Radiologia.